Legislazione

Tratta di esseri umani ai fini dello sfruttamento sessuale, lavorativo ed accattonaggio
La tratta di esseri umani (in inglese trafficking in human beings) è stata internazionalmente definita nell’anno 2000 da uno dei tre Protocolli addizionali alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine transnazionale organizzato, il cosiddetto Protocollo addizionale sulla Tratta.
L’articolo 3 del Protocollo definisce la tratta come segue:
(a) La “tratta di persone” indica il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’ospitare o l’accogliere persone, tramite l’impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità, dando oppure ricevendo somme di denaro o benefici al fine di ottenere il consenso di un soggetto che ha il controllo su un’altra persona, per fini di sfruttamento. Per sfruttamento si intende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione o altre forme di sfruttamento sessuale, lavoro o servizi forzati, la schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù, l’asservimento o l’espianto di organi.
(b) Il consenso di una vittima di tratta di esseri umani allo sfruttamento di cui alla lettera (a) è irrilevante laddove sia stato utilizzato uno qualsiasi dei mezzi di cui alla lettera (a);
(c) Il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’ospitare o l’accogliere un minore a scopo di sfruttamento sono considerati “tratta di esseri umani” anche se non comportano l’utilizzo di nessuno dei mezzi di cui alla lettera (a) del presente articolo.
(d) Per “minore” si intende ogni persona avente meno di diciotto anni di età.

Il consiglio dei Ministri nella riunione del 26 febbraio del 2016 ha licenziato il Primo Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, a norma del comma 2-bis dell’articolo 13 della Legge 11 agosto 2003, n. 228, come introdotto dall’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.

Il 19 ottobre 2022, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente, del Ministro per le pari opportunità e la famiglia e del Ministro dell’interno, ha deliberato l’adozione del Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani relativo al periodo 2022-2025, in attuazione della direttiva UE 2011/36 che stabilisce le norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nell’ambito della tratta di esseri umani e disposizioni comuni per gli Stati membri della UE.

Normativa di riferimento
Decreto Legislativo 286-1998, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, 1998
D.P.R. 237-2005, Regolamento di attuazione dell’articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta di persone, 2005
DECRETO LEGISLATIVO 16 luglio 2012, n. 109 Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e’ irregolare. (12G0136) (GU Serie Generale n.172 del 25-07-2012), 2012
Decreto Legislativo n°24, 04 marzo 2014, Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, 2014
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n° , 16 maggio 2016, “Definizione del Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell’art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo 18”, 2016