Carcere

Misure alternative o di comunità
Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa per mezzo della Raccomandazione (92)16, rifacendosi al termine anglosassone community sanction, fornisce la seguente definizione di misura/sanzione alternativa o di comunità: sanzioni e misure che mantengono il condannato nella comunità ed implicano una certa restrizione della sua libertà attraverso l’imposizione di condizioni e/o obblighi e che sono eseguite dagli organi previsti dalle norme in vigore.
• La detenzione domiciliare
La misura alternativa della detenzione domiciliare è stata introdotta dalla legge n. 663 del 10/10/1986, di modifica dell'Ordinamento penitenziario (o.p.). In seguito sono state aggiunte ipotesi di detenzione domiciliare per figure specifiche di condannati: le misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria (art.47-quater) e la detenzione domiciliare speciale per le condannate madri ( art.47- quinquies).
La legge 9 agosto 2013 n. 94 ne ha ulteriormente esteso l’applicabilità eliminando gli automatismi che escludevano dal beneficio alcune categorie di soggetti, come i recidivi per piccoli reati e rendendone più agevole l’accesso per i condannati che al momento della irrevocabilità della sentenza fossero già liberi, a meno che non siano autori di gravi reati (come quelli in materia di criminalità organizzata o di maltrattamenti in famiglia.
La misura consiste nell'esecuzione della pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, in luogo pubblico di cura, assistenza e accoglienza e, solo in caso di donne incinta o madri di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente, di case famiglia protette.
(dal sito: www.giustizia.it)
Per approfondimenti:
Misure alternative o di comunità: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_1_4.page#
L. 354/1975 - Ordinamento penitenziario: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354!vig=